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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37667
Stato 45 occorrenze

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1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

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, lettera d).

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1, lettere d), e) e f); b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori

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6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può

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inferiore a due, dei membri supplenti; c) criteri e modalità per la nomina del presidente; d) limiti al cumulo degli incarichi.

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accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un

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, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

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confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché

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) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni; c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo.

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quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di

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amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sull'adeguatezza delle disposizioni

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indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; d) con le società di gestione dei mercati, al

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3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e

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) trasferimento di azioni ordinarie tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente; d

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degli emittenti; c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i

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, anche nullo, previsto dall'articolo 122; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e

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obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti

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); d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.

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emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e

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generale; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

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degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali

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soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto; d) "intermediario", il soggetto che

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), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d

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delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima; d) i termini per la comunicazione e per l'informazione

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degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni; d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le

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propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio; d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti

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modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad

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, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente

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soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni

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degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti; d

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territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti

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spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito; d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto

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articoli 61 e 80; d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati

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periodici; d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei

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complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato

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) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti

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legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a

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di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e

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di pubblicità; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto; d) le attività incompatibili con l'esercizio

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sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di

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banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito; d) il

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investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti

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1975, n. 136; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4

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, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; e) il regio

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nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "società di

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